OBBLIGO DEL GREEN PASS NEL SETTORE PRIVATO dal 15 ottobre

Dal 15 ottobre 2021 e fino al 31 dicembre 2021, tutti coloro che svolgono un’ attività lavorativa nel settore privatodovranno essere in possesso del green pass per accedere ai luoghi di lavoro. La certificazione va esibita su richiesta del datore di lavoro (o suo delegato), i quali verificheranno il QR code tramite l’app VerificaC19.
L’app permette di visualizzare esclusivamente la presenza di un green pass valido (non viene mostrata la data di scadenza del green pass). Si consiglia quindi di procedere con le verifiche almeno ogni due giorni (i lavoratori potrebbero essere in possesso di certificazione a seguito tampone).
È preferibile che il controllo sia effettuato prima dell’accesso ai luoghi di lavoro, tenendo un registro ove far firmare al lavoratore l’avvenuta verifica della certificazione.
La disposizione si applica a TUTTI i lavoratori:
lavoratori subordinati;
personale domestico;
titolari di impresa;
soci lavoratori;
amministratori;
dirigenti;
tirocinanti;
lavoratori autonomi;
professionisti;
collaboratori dell’impresa a qualsiasi titolo;
volontari;
soggetti che accedono ai locali aziendali in base a contratti esterni (fornitori e loro dipendenti, lavoratori somministrati, distaccati…).
Sono esentati dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale, sulla base di idonea certificazione medica.
COME OTTENERE IL GREEN PASS:
green pass vaccinale (sia con una che con due dosi);
tampone molecolare;
tampone antigenico;
green pass rilasciato a seguito della guarigione da COVID-19.
COSA SUCCEDE AL LAVORATORE CHE NON RISULTA IN POSSESSO DELLA CERTIFICAZIONE
Il lavoratore è considerate assente ingiustificato ed è sospeso dal lavoro senza diritto alla retribuzione nè ad alcun emolumento, senza però che questo abbia conseguenze disciplinari.
Alle imprese con meno di 15 dipendenti è data possibilità di sostituire il lavoratore, che potrà essere sospeso per la durata del contratto stipulato per la sostituzione, in ogni caso per un massimo di 10 giorni (rinnovabili una sola volta) e in ogni caso non oltre il 31/12/2021, se perdura la mancata presentazione della certificazione.
LE SANZIONI APPLICABILI
Alle aziende, in caso di mancata verifica del possesso della certificazione o in mancanza di adozione di misure organizzative da parte del datore di lavoro entro il 15 ottobre 2021, si applica la sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 1000.
Al lavoratore che ha avuto accesso al luogo di lavoro violando gli obblighi del possesso della certificazione si applica una sanzione amministrativa da euro 600 ad euro 1500. In caso di utilizzo di un veicolo la sanzione applicata varia da 1.800 a 4.500 euro.
Le sanzioni di cui sopra vengono irrogate dal Prefetto, su segnalazione dei soggetti incaricati alla verifica del possesso della certificazione e raddoppiano se l’illecito si reitera.
Contattami per ogni ulteriore informazione o necessità di chiarimento.

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