DECRETO AGOSTO

prime info in attesa delle istruzioni operative.


Il 14 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto 104/2020 che prevede ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica COVID-19.
In attesa delle istruzioni operative pubblichiamo alcune informazioni in pillole e restiamo a disposizione per ogni approfondimento.


CASSAINTEGRAZIONE: 
Il Decreto Agosto prevede 18 ulteriori settimane di cassaintegrazione utilizzabili dal 13/07/2020 al 31/12/2020.
I periodi richiesti e autorizzati prima dell’entrata in vigore della norma per periodi successivi al 13/07 vengono imputati alle prime 9 settimane (di queste nuove 18 complessive, portando quindi a perdere eventuali residui dei precedenti periodi).
Le prime 9 settimane non prevedono alcun contributo a carico dell’azienda, le seconde 9 settimane prevedono un contributo aggiuntivo del 9% o del 18% della retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore. Questo contributo è dovuto dalle aziende che non hanno avuto riduzione di fatturato (confrontando il primo trimestre del 2019 con il primo trimestre 2020) oppure che hanno avuto una riduzione del fatturato nei limiti del 20%. Per chi ha avuto una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% il contributo non è dovuto.


ESONERO DAL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PER LE AZIENDE CHE NON CHIEDONO LA CASSAINTEGRAZIONE
Ai datori di lavoro che non richiedono le ulteriori 18 settimane è concesso un esonero dal versamento dei contributi a loro carico pari al doppio delle ore di cassaintegrazione utilizzate tra maggio e giugno per un massimo di 4 mesi, utilizzabili entro il 31/12/2020.


ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO
Per i datori di lavoro che assumono o trasformano a tempo indeterminato fino al 31/12/2020 spetta un esonero dal pagamento dei contributi per 6 mesi.




DIVIETO DI LICENZIAMENTO: Il divieto di licenziamento per motivi economici (GMO – Giustificato Motivo Oggettivo) permane fino al completo utilizzo delle settimane di cassaintegrazione o dell’esonero contributivo (quindi per chi inizia la cassaintegrazione il 13/07 il divieto dura fino al 15/11).
Si potrà licenziare in caso di chiusura dell’attività, ovvero di accordo aziendale collettivo stipulato con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative.


VERSAMENTI SOSPESI
I versamenti sospesi a marzo, aprile e maggio possono essere pagati nella misura del 50% dal 16/09/2020 in un’unica soluzione o in 4 rate ed il restante 50% può essere versato dal 16/01/2021 in massimo 24 rate.


RADDOPPIO DEL WELFARE AZIENDALE
Solo per l’anno 2020 il limite per l’acquisto di buoni spesa/benzina/voucher è elevato a 516.46 euro.


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