Il Consiglio dei Ministri, nella notte del 15 giugno 2020, ha approvato un D.L. che introduce ulteriori misure urgenti in materia di trattamento di integrazione salariale.
I primi interventi in materia avevano previsto la possibilità di chiedere 9 settimane di Cassaintegrazione.
Il Decreto Rilancio ha poi aggiunto 5 settimane (utilizzabili dopo le prime 9 settimane) più ulteriori 4 settimane utilizzabili però solo dal 1° settembre (salvo per turismo e pubblici esercizi).
Il Consiglio dei Ministri del 15/06/2020 in deroga alla normativa vigente, da la possibilità ai datori di lavoro che abbiano fruito del trattamento di integrazione salariale ordinario, straordinario o in deroga, per l’intero periodo precedentemente concesso, fino alla durata massima di 14 settimane (9 +5), possano fruire delle ulteriori 4 settimane anche per periodi decorrenti prima del 1° settembre 2020.
Resta ferma la durata massima di 18 settimane, considerati cumulativamente i trattamenti riconosciuti.